Procedimenti su vincoli
Vincolo paesaggistico
Nel caso di interventi in aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157 del D.lgs 42/2004, sussiste l’obbligo dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, di sottoporre all’amministrazione competente (il Comune di Firenze su delega regionale) i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e rilasciata l’autorizzazione.
Gli interessati, nelle more dell’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, debbono astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio i quali, quando dovuti, dovranno dunque essere conseguiti.
L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, rammentando che il termine di efficacia decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.
Autorizzazione Paesaggistica ‘Ordinaria’
L’Amministrazione competente che riceve la domanda di autorizzazione e il progetto delle opere, svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale commissione per il paesaggio.
Successivamente l’Amministrazione competente trasmette alla Soprintendenza la proposta di autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati tecnici, comunicando al soggetto interessato l’avvio del procedimento.
La Soprintendenza verifica la completezza e la coerenza della documentazione inoltrata e, laddove ritenesse insufficiente quanto trasmesso, ha facoltà di richiedere integrazioni, sospendendo i termini del procedimento.
Il Soprintendente, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della proposta, comunica il parere di competenza reso limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni di settore.
Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere, l’Amministrazione procedente rilascia l’autorizzazione in conformità al parere del Soprintendente.
Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
In caso di parere negativo da parte della Soprintendenza, quest’ultima comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi.
Autorizzazione Paesaggistica ‘Semplificata’
Per minimali modifiche esterne che non comportino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici ricorre la fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.
Per il puntuale controllo della ricorrenza delle fattispecie di esclusione definite nel Decreto si rimanda in ogni caso all’attenta lettura dell’Allegato “A” del DPR 31/2017, della Circolare applicativa n. 42 del 21 Luglio 2017 oltreché della Scheda SUE informativa, nella sezione "Approfondimenti.
Per interventi di lieve entità su beni soggetti a tutela paesaggistica elencati nell'allegato B del DPR 31/2017, e per le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell’art 7 del decreto, si procede secondo l’iter semplificato che segue.
Ricevuta l’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità di cui ad uno dei punti dell’allegato B, l’amministrazione competente svolge le verifiche e gli accertamenti ritenuti necessari acquisendo il parere della locale commissione per il paesaggio.
In caso di valutazione negativa, l’Amministrazione invia entro 10 giorni comunicazione all’interessato dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e indica le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento, altrimenti, in caso di valutazione positiva l’istanza viene trasmessa alla Soprintendenza con richiesta di parere vincolante.
Entro 20 giorni dal ricevimento della proposta, il Soprintendente esprime il proprio parere vincolante all’amministrazione procedente. In caso di valutazione negativa, il Soprintendente invia entro 10 giorni comunicazione all’interessato dei motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e della proposta dell’amministrazione procedente indicando le modifiche indispensabili (ove possibili) per la valutazione positiva del progetto.
Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere, l’Amministrazione procedente rilascia l’autorizzazione in conformità al parere del Soprintendente.
In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Presentazione Istanza paesaggistica |
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Presentazione |
La presentazione è effettuata dall’avente titolo utilizzando la modulistica presente nella Rete Civica del Comune di Firenze, sezione Paesaggistica ordinaria e semplificata. L’inoltro avviene esclusivamente da parte del professionista, incaricato dal richiedente tramite procura per la presentazione digitale dell’istanza, tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it Con ogni singola PEC potrà essere effettuata la presentazione di una sola istanza paesaggistica dal proprietario/a – possessore/ditrice – detentore/trice a qualsiasi titolo. |
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Dimensione massima di ciascuna PEC |
L’invio dei file va effettuato solo con “cartella compressa” file ZIP. La dimensione informatica massima di ciascuna singola “cartella compressa”, cioè file ZIP, non deve essere superiore ai 30 MB. Le singole “cartelle compresse”, cioè file ZIP, dovranno essere trasmesse come allegati alla PEC. Ogni singola PEC non deve essere superiore ai 100 MB. Se si dovesse superare tale unità di misura vanno inviate più PEC consecutive in riferimento sempre allo stesso progetto numerate progressivamente (es.: invio 1/n, invio 2/n, invio 3/n,., invio x/n). |
3 |
Formato di sottoscrizione digitale |
I file tecnico-progettuali vanno presentati e inviati con apposizione della firma digitale formato PAdES graficamente leggibile nello spazio riservato al “cartiglio”. |
4 |
Formato di rappresentazione grafica |
Gli elaborati devono essere presentati in formato A0, A1, A2. |
5 |
Codifica o Denominazione file |
Gli elaborati tecnico-progettuali vanno presentati seguendo le indicazioni pubblicate nella Rete Civica del Comune di Firenze, sezione Paesaggistica ordinaria e semplificata. |
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Modalità di redazione della documentazione |
Tutta la documentazione va presentata seguendo le indicazioni pubblicate nella Rete Civica del Comune di Firenze, sezione Paesaggistica ordinaria e semplificata. |
Presentazione Istanza paesaggistica (con procedimento ordinario o con procedimento semplificato) per diversa soluzione progettuale successiva a soluzione precedentemente autorizzata |
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Presentazione |
La presentazione è effettuata dall’avente titolo utilizzando la modulistica presente nella Rete Civica del Comune di Firenze, sezione Paesaggistica ordinaria e semplificata. |
2 |
Dimensione massima di ciascuna PEC |
L’invio dei file va effettuato solo con “cartella compressa” file ZIP. Le singole “cartelle compresse”, cioè file ZIP, dovranno essere trasmesse come allegati alla PEC. |
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Formato di sottoscrizione digitale |
I file tecnico-progettuali vanno presentati e inviati con apposizione della firma digitale formato PAdES graficamente leggibile nello spazio riservato al “cartiglio”. |
4 |
Formato di rappresentazione grafica |
Gli elaborati devono essere presentati in formato A0, A1, A2. |
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Codifica (o denominazione file) e modalità di redazione della documentazione |
La documentazione da presentare è quella riferita al tipo di istanza (opere edilizie, cartelli ecc. ecc.) Gli elaborati progettuali da presentare riguardano:
Per lo “Stato originario” la codifica o denominazione dei file deve essere la seguente:
Per lo “Stato autorizzato” la codifica o denominazione dei file deve essere la seguente:
Per lo “Stato di nuovo progetto” la codifica o denominazione dei file deve essere la seguente:
Per lo “Stato sovrapposto tra lo Stato originario e lo Stato di nuovo progetto” la codifica o denominazione dei file deve essere la seguente:
Per lo “Stato sovrapposto tra lo Stato autorizzato e lo Stato di Nuovo Progetto” la codifica o denominazione dei file deve essere la seguente:
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Nella “Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005” (oppure nell’”ALLEGATO (D) (di cui all’articolo 8, comma 1, del DPR 31/2017”) devono essere descritte in modo chiaro ed esaustivo tutte le opere già autorizzate e/o realizzate; successivamente vanno descritte in modo chiaro ed esaustivo tutte le opere oggetto di variazione e per le quali si richiede la nuova autorizzazione paesaggistica. |
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Unico bonifico bancario per il pagamento della marca da bollo e dei diritti di segreteria in riferimento al tipo di istanza. |
Per saperne di più e per scaricare la modulistica, consulta la sezione “servizi” dedicata in rete civica:
Vincolo idrogeologico
Le norme relative al vincolo idrogeologico si applicano ogniqualvolta l’intervento proposto ricade in aree soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi del Regio Decreto 3267/1923 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” e della Legge Forestale della Toscana n. 39/2000 e s.m.i, ovvero nelle aree coperte da bosco;
A seconda della tipologia di intervento si applica la procedura dell’”Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico” o della “Dichiarazione di inizio lavori” ai fini del vincolo idrogeologico.
L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico (art. 42 della LRT 39/2000) è rilasciata dal Comune per:
a) la trasformazione della destinazione d’uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.