Garante dell'informazione e della partecipazione degli atti di pianificazione urbanistica in corso
Il Garante dell'informazione e della partecipazione ha il compito di:
- assumere ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, in forma adeguata alle diverse tipologie degli atti di governo del territorio
- redigere un rapporto sull'attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio, evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all'adozione degli organi competenti. Della pubblicazione del rapporto sull'attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39 della LR 65/2014
Le funzioni del Garante sono disciplinate della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio, capo V (Gli istituti della partecipazione):
Art. 36 - L’informazione e la partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti di governo del territorio. Regolamento
Art. 37 - Il garante dell’informazione e della partecipazione
Art. 38 - Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione
Art. 39 - Il Garante regionale dell’informazione e della partecipazione
Art. 40 - Sostegno regionale alla informazione e partecipazione nel governo del territorio